Art. 1 - È costituita con sede legale in via Gambate 82 B - Olginate (LC), l’Associazione di Promozione Sociale (o APS) denominata “CONCERTANDO APS”, la cui durata è illimitata e potrà variare la sua sede legale senza dover modificare il presente statuto. “Concertando APS” è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
Art. 2 - L’Associazione “Concertando APS”, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità degli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
Art. 3 - L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:
Art. 4 - L’ Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale:
L’Associazione realizza i propri scopi con le presenti attività:
Art. 4a - L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’Art. 4, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’Art.6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 5 - Per il perseguimento di propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte di fondi anche organizzate e continuative al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Art. 5a - L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Art. 6 - Possono diventare soci dell’Associazione tutti, che abbiano o non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Per i soci di minore età il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.
Art. 7 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato entro 60 gg per iscritto all’interessato specificando i motivi.
Art. 9 - Tutti i soci hanno uguali diritti.
I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con il diritto di voto alle assemblee, di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, di conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 10 - La qualità di socio si perde:
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, tranne che nel caso di esclusione, per cui la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dalla prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 gg di tempo per fare ricorso all’assemblea.
Art. 11 - Sono organi dell’Associazione:
Art. 12 - L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
L’assemblea viene convocata dagli amministratori almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L’assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo della prima. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata con consegna a mano o a mezzo informatico a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio dall’assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato nell’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
Art. 13 - L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 14 - L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
È consentita l’espressione del voto per delega, ciascun socio può essere relatore di massimo due deleghe. Non può essere conferita la delega al Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 15 - Nelle deliberazioni dell’approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
Art. 16 - l’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art. 17 - NL’assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto sullo scioglimento dell’Associazione e sullo scioglimento del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il consiglio è composto da 3 a 7 membri nominati dall’assemblea.
Esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dall’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall’organo di controllo. La convocazione è fatta a mezzo informatico almeno otto giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’assemblea dei soci.
Nello specifico:
Art. 21 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Art. 22 - Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
È autorizzato a riscuotere pagamenti in ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Art. 23 - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente all’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
Cura la redazione del Bilancio consuntivo.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni in traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di consiglio di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Art. 25 - L’assemblea nomina l’organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 23/99 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 23/97 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno da uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l’assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, iscritti nell’apposito registro.
Art. 26 - L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta dell’organo di controllo se previsto dall’assemblea ordinaria dei soci, presenta per l’approvazione all’assemblea ordinaria la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il Bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
La relazione di missione deve rappresentare le poste di Bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art.14 del Codice del terzo Settore, si prevede la predisposizione del Bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’assemblea. Il Bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con Decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 27 - Le entrate dell’Associazione sono rappresentate:
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 28 - Il patrimonio sociale è costituito da:
Art. 29 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Art. 30 - L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
Art. 31 - Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 17 del presente statuto.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 32 - Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.